Alla perdita di un genitore può aggiungersi una preoccupazione: che cosa accade se arriva una cartella o un avviso per imposte che non aveva pagato? I figli devono saldare il conto? Non automaticamente: la parentela e la semplice chiamata all’eredità, da sole, non rendono responsabili dei debiti fiscali del defunto. Proprio per questo che, quando arriva una cartella o un avviso di accertamento intestato al de cuius o agli eredi, è necessario rivolgersi immediatamente ad un professionista del diritto tributario al fine di esaminare prontamente la situazione.
Occorre verificare, anzitutto, se vi sia stata l’acquisizione della qualità di erede. La giurisprudenza più recente continua, infatti, a ribadire che il debito tributario del de cuius passa solo a chi abbia effettivamente acquistato la qualità di erede e non al semplice “chiamato”. A tale riguardo, l’accettazione dell’eredità può essere espressa, ma anche tacita, attraverso atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che soltanto un erede avrebbe diritto di compiere. La Cassazione ha più volte chiarito che non bastano, da soli, adempimenti di natura meramente fiscale come la dichiarazione di successione o il pagamento delle relative imposte, mentre possono assumere rilievo atti ulteriori, come la voltura catastale o la disposizione di beni ereditari. Chi rinuncia validamente all’eredità non risponde dei debiti del defunto e la rinuncia, anche se successiva, resta opponibile purché non vi sia stata prima un’accettazione, neppure tacita.
Con l’accettazione pura e semplice l’erede risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale. Diversamente, l’accettazione con beneficio d’inventario mantiene separati il patrimonio del defunto e quello dell’erede e limita la responsabilità al valore dei beni ricevuti. È però una tutela che richiede il rispetto di precise formalità. La giurisprudenza più recente ha nuovamente richiamato l’attenzione sul fatto che chi sia nel possesso dei beni ereditari deve attivarsi tempestivamente per l’inventario, altrimenti può essere considerato erede puro e semplice.
Non tutte le somme richieste dal Fisco, però, si trasmettono. Occorre distinguere imposte, interessi e sanzioni: i debiti per imposte e i relativi interessi possono passare agli eredi. Diversamente, le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono perché hanno natura personale. Anche la giurisprudenza più recente conferma che gli eredi non devono pagare le sanzioni riferibili al defunto, mentre restano dovuti il tributo e gli interessi. Se nell’atto notificato compaiono anche sanzioni del de cuius, occorre chiederne lo sgravio o contestarle tempestivamente nei termini di legge.
E se i figli sono più di uno? Non è corretto affermare che ciascuno debba sempre pagare solo la propria quota, ma non è corretto neppure sostenere che tutti rispondano sempre per l’intero. La soluzione cambia a seconda del tributo. Per le imposte sui redditi, l’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 prevede la responsabilità solidale degli eredi. Ciò significa che l’Amministrazione può chiedere l’intero anche a uno solo degli eredi, salvo il suo diritto di regresso verso gli altri coeredi.
Per altri tributi, invece, la regola è diversa. Secondo la Cassazione, in mancanza di una specifica norma derogatoria, si applica la regola civilistica della ripartizione dei debiti ereditari in proporzione alle quote e quindi il creditore pubblico non può pretendere automaticamente l’intero da un solo coerede. Questo orientamento è stato confermato anche da recenti decisioni di merito in materia di IMU, TARI e altri tributi locali, che hanno escluso la solidarietà e affermato la responsabilità del singolo erede soltanto pro quota. Non sono però mancati orientamenti giurisprudenziali che hanno applicato anche in questi casi la responsabilità solidale.
Da ultimo, sul piano delle notifiche, la giurisprudenza continua a valorizzare l’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973: se gli eredi non hanno comunicato generalità e domicilio fiscale, l’atto può essere notificato collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto; se invece la comunicazione è stata fatta, la notifica deve seguire le forme nominative previste dalla legge
Quando arriva una richiesta del Fisco, quindi, non basta verificare se il destinatario sia figlio del defunto: bisogna controllare se abbia accettato l’eredità, che tipo di tributo sia in contestazione e se siano state richieste anche sanzioni non trasmissibili, se la notifica sia stata eseguita correttamente e anche se siano maturati termini di prescrizione o decadenza.
In conclusione, i debiti fiscali dei genitori non passano automaticamente ai figli. Passano solo a chi abbia assunto la qualità di erede e, di regola, soltanto per l’imposta e per gli interessi ma non per le sanzioni. In presenza di più eredi, possono gravare in solido o pro quota a seconda della natura del tributo.




