Una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate può generare preoccupazione, ma non tutti i controlli hanno lo stesso significato. Un conto è verificare un calcolo o una ricevuta; altro è ricostruire redditi che il contribuente avrebbe nascosto. Comprendere la differenza aiuta a capire che cosa viene contestato e come difendersi.
Il primo livello è il controllo automatizzato, disciplinato dall’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Attraverso procedure informatiche a cui sono sottoposte tutte le dichiarazioni senza alcun tipo di preventiva selezione, il Fisco confronta i dati dichiarati con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria, corregge errori materiali e di calcolo e verifica i versamenti. L’esempio più semplice è quello di chi dichiara un’imposta di 2.000 euro, ma ne versa soltanto 1.500: il controllo rileva i 500 euro mancanti. Non si sta scoprendo un reddito occultato, ma si sta soltanto verificando il corretto pagamento di quanto risulta già dichiarato.
Diverso, seppure affine, è il controllo formale previsto dall’art. 36-ter dello stesso decreto, svolto su dichiarazioni selezionate in base a specifici criteri. Qui l’attenzione si concentra anche sui documenti che giustificano i dati indicati. Se il contribuente detrae, ad esempio, una spesa sanitaria, l’Agenzia delle Entrate può chiedere la documentazione necessaria a verificarne la spettanza, nel rispetto delle limitazioni previste per la dichiarazione precompilata. Non basta, dunque, che il calcolo sia corretto: occorre che il beneficio fiscale trovi riscontro nei documenti. Da entrambe queste tipologie di controllo, in caso di mancata regolarizzazione, può scaturire la notifica di una cartella di pagamento.
I controlli sostanziali vanno oltre: mirano a verificare se la situazione dichiarata corrisponda alla realtà economica e se siano stati sottratti redditi alla tassazione. Si pensi a un affitto incassato e non dichiarato, a ricavi occultati o a costi riferiti a operazioni mai avvenute. L’Amministrazione può utilizzare questionari, indagini finanziarie, accessi e verifiche, nei limiti e con le garanzie stabiliti dalla legge. Le eventuali contestazioni derivanti da questa ulteriore tipologia di controllo possono tradursi in un avviso di accertamento motivato.
In buona sostanza, la distinzione ha conseguenze pratiche. Dai controlli automatizzati e formali non emerge una vera e propria evasione da occultamento di redditi, poiché la verifica resta circoscritta ai dati dichiarati, a quelli presenti in Anagrafe tributaria o ai documenti giustificativi richiesti.
Prima della riscossione, da tali controlli possono derivare comunicazioni di irregolarità — i cosiddetti “avvisi bonari” — con cui vengono ricalcolati gli importi dovuti: il contribuente può segnalare errori dell’ufficio oppure regolarizzare con sanzioni ridotte, alle condizioni previste. Qualora il contribuente non provveda a regolarizzare (e non vengano accolte eventuali osservazioni), l’Ufficio iscriverà a ruolo le somme dovute e trasmetterà il carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale provvederà a notificare la relativa cartella di pagamento.
Con i controlli sostanziali, invece, l’Amministrazione contesta l’infedeltà o l’omissione della dichiarazione, ipotizzando che sia stata sottratta materia imponibile a tassazione. Da essi possono derivare, infatti, veri e propri avvisi di accertamento, con cui si mira a rettificare o ricostruire l’imponibile del contribuente sulla base dei fatti accertati e delle prove raccolte.
Attenzione. Superare un controllo automatizzato o formale non mette al riparo da successive verifiche sostanziali: la correttezza dei conti non garantisce, da sola, la completezza dei redditi dichiarati.




