Un bonifico ricevuto sul proprio conto corrente è automaticamente un reddito imponibile? La risposta è, ovviamente, negativa. Tuttavia, se il Fisco lo contesta, il contribuente deve spiegare e dimostrare in modo puntuale perché quella somma non va tassata. Gli accertamenti bancari sono strumenti istruttori che consentono all’Amministrazione di ricostruire redditi non dichiarati attraverso l’esame dei movimenti finanziari. La norma che legittima tale procedura è l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 la quale, a fronte delle contestazioni erariali, pone sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, ossia di dimostrare che gli accrediti contestati sono già stati oggetto di tassazione oppure non hanno rilevanza reddituale.
Attenzione! La presunzione sui versamenti non riguarda soltanto professionisti e imprenditori ma, al contrario, può operare anche nei confronti degli altri contribuenti: non avere una partita IVA, quindi, non mette al riparo dai controlli. Diversamente, la presunzione di ricavi sui prelevamenti riguarda soltanto gli imprenditori. Le soglie di 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili riguardano i prelevamenti: non sono una franchigia per i versamenti né un limite generale ai controlli.
Come difendersi? Il mio consiglio, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, è quello di ricostruire analiticamente ogni movimento contestato, associando data, importo, provenienza e relative giustificazioni anche (e soprattutto) documentali. Giroconti, prestiti e restituzioni di somme non sono automaticamente redditi imponibili, ma occorre dimostrarne la reale natura. Dire semplicemente che quei bonifici “sono soldi di famiglia” non è sufficiente: servono riscontri coerenti, come estratti conto, contabili, ricevute e fatture. Una causale chiara aiuta, ma da sola non garantisce la prova. Per questo è importante conservare la documentazione prima ancora che arrivi il controllo.
Da ultimo, evidenzio come la difesa – attraverso un avvocato tributarista specializzato nella materia – deve iniziare fin dalla prima interlocuzione con l’Agenzia. Non rispondere a una richiesta specifica di documenti pervenuta dall’Ufficio, accompagnata dall’avvertimento sulle conseguenze dell’omissione, può impedirne il successivo utilizzo a proprio favore, salve le eccezioni di legge.
Infine, ma questo è un ambito assai tecnico per il quale è necessario, appunto, il supporto di un professionista, vanno verificate due circostanze procedurali. La prima relativa al rispetto del contraddittorio atteso che l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente prevede, salvo le eccezioni di legge, uno schema d’atto e almeno sessanta giorni per presentare osservazioni. La seconda è inerente al controllo della motivazione dell’atto, dei termini e della regolarità del procedimento, soprattutto con riguardo alla presenza di tutte le autorizzazioni che l’Amministrazione deve acquisire prima di procedere ad un accertamento bancario, tema, quest’ultimo, sul quale la giurisprudenza più recente ha mostrato particolare attenzione.




