{"id":39059,"date":"2024-11-14T21:04:23","date_gmt":"2024-11-14T20:04:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/11\/14\/per-la-consulta-illegittime-alcune-disposizioni-sullautonomia\/"},"modified":"2024-11-14T21:04:23","modified_gmt":"2024-11-14T20:04:23","slug":"per-la-consulta-illegittime-alcune-disposizioni-sullautonomia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/11\/14\/per-la-consulta-illegittime-alcune-disposizioni-sullautonomia\/","title":{"rendered":"Per la Consulta illegittime alcune disposizioni sull\u2019autonomia"},"content":{"rendered":"
ROMA (ITALPRESS) \u2013 La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalit\u00e0 dell\u2019intera legge sull\u2019autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all\u2019esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della societ\u00e0 e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, \u00e8 il principio costituzionale di sussidiariet\u00e0 che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l\u2019autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l\u2019efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilit\u00e0 politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
\nLa Corte, nell\u2019esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del presidente del Consiglio dei ministri e gli atti d\u2019intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l\u2019incostituzionalit\u00e0 dei seguenti profili della legge: la possibilit\u00e0 che l\u2019intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiariet\u00e0; il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento; la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l\u2019aggiornamento dei Lep; il ricorso alla procedura prevista dalla legge di bilancio per il 2023 per la determinazione dei Lep con Dpcm, sino all\u2019entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i Lep. La possibilit\u00e0 di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l\u2019andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che \u2013 dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all\u2019esercizio delle funzioni trasferite \u2013 non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni; la facoltativit\u00e0, piuttosto che la doverosit\u00e0, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidariet\u00e0 e unit\u00e0 della Repubblica; l\u2019estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell\u2019art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali. La Consulta osserva che spetta al Parlamento, nell\u2019esercizio della sua discrezionalit\u00e0, colmare i vuoti derivanti dall\u2019accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalit\u00e0 della legge.
\n(ITALPRESS).
\n-Foto: Agenzia Fotogramma-<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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