{"id":31433,"date":"2024-07-23T15:02:55","date_gmt":"2024-07-23T13:02:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/07\/23\/consulta-inammissibili-le-questioni-sul-terzo-genere-serve-legge\/"},"modified":"2024-07-23T15:02:55","modified_gmt":"2024-07-23T13:02:55","slug":"consulta-inammissibili-le-questioni-sul-terzo-genere-serve-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.livemag.it\/index.php\/2024\/07\/23\/consulta-inammissibili-le-questioni-sul-terzo-genere-serve-legge\/","title":{"rendered":"Consulta \u201cInammissibili le questioni sul terzo genere, serve legge\u201d"},"content":{"rendered":"
ROMA (ITALPRESS) \u2013 La Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso e ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell\u2019art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l\u2019attribuzione di un genere \u201cnon binario\u201d (n\u00e8 maschile, n\u00e8 femminile). Infatti, \u201cl\u2019eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell\u2019ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria\u201d. La sentenza sottolinea al riguardo che \u201cla caratterizzazione binaria (uomo-donna) informa, tra l\u2019altro, il diritto di famiglia, del lavoro e dello sport, la disciplina dello stato civile e del prenome, la conformazione dei \u201cluoghi di contatto\u201d (carceri, ospedali e simili). La Corte rileva tuttavia che \u201cla percezione dell\u2019individuo di non appartenere n\u00e8 al sesso femminile, n\u00e8 a quello maschile \u2013 da cui nasce l\u2019esigenza di essere riconosciuto in una identit\u00e0 \u201caltra\u201d \u2013 genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l\u2019ordinamento costituzionale riconosce centralit\u00e0 (art. 2 Cost.)\u201d e che, \u201cnella misura in cui pu\u00f2 indurre disparit\u00e0 di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione pu\u00f2 del pari sollevare un tema di rispetto della dignit\u00e0 sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.\u201d. \u201cTali considerazioni \u2013 conclude la Corte \u2013 unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell\u2019Unione europea, pongono la condizione non binaria all\u2019attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilit\u00e0 sociale\u201d.
La Corte ha poi dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l\u2019autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali gi\u00e0 intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l\u2019accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere \u201ccompiersi gi\u00e0 mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico\u201d, la prescrizione dell\u2019autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che \u201cavverrebbe comunque dopo la gi\u00e0 disposta rettificazione\u201d. In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, gi\u00e0 verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l\u2019art. 3 Cost., in quanto \u201cnon corrisponde pi\u00f9 alla ratio legis\u201d.<\/p>\n
\u2013 Foto Agenzia Fotogramma \u2013<\/p>\n
(ITALPRESS).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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